Art. 1.
(Modalità di corresponsione
della retribuzione ai lavoratori).

      1. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, ovvero ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

          a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;

          b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;

          c) emissione di assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il requisito del comprovato impedimento si intende verificato allorché il delegato al pagamento sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

      2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
      3. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o occasionale, ai sensi dell'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai contratti di lavoro

 

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instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.
      4. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non fa prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.